Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 2009 , n. 17
.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante
modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare
l'articolo 1, commi da 404 a 416;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e in particolare
l'articolo 1, commi 376 e 377;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare
l'articolo 74;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007,
n. 264, concernente il regolamento recante disposizioni di
riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2007,
n. 260, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero
della pubblica istruzione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6 agosto 2008, recante ricognizione in via amministrativa delle
strutture trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge
16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 121 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262
dell'8 novembre 2008;
Sentite le organizzazioni sindacali in data 31 luglio 2008 e in
data 20 novembre 2008;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 1° agosto 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Ritenuto di non doversi uniformare al parere del Consiglio di Stato
in merito alla necessità di creare un ruolo ad esaurimento dei
dirigenti di seconda fascia in servizio presso gli uffici scolastici
provinciali in quanto tali dirigenti non appartengono ad un ruolo a
se stante, ma al ruolo nazionale del Ministero, indipendentemente
dall'incarico ricoperto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 dicembre 2008;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro della pubblica
amministrazione e l'innovazione, con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per le riforme per il federalismo;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Organizzazione
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
di seguito denominato: «Ministero», si articola nei dipartimenti di
cui all'articolo 2.
Art. 2.
Articolazione del Ministero
1. Il Ministero e' articolato a livello centrale nei seguenti tre
dipartimenti:
a) Dipartimento per l'istruzione;
b) Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica,
musicale e coreutica e per la ricerca;
c) Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali.
2. Nell'ambito dei dipartimenti di cui al comma 1 sono individuati
gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5, 6
e 7.
3. Il Ministero e' articolato, a livello periferico, negli uffici
scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
Art. 3.
Attribuzioni dei capi dei dipartimenti
1. I capi dei dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1,
assicurano l'esercizio organico, coordinato ed integrato delle
funzioni del Ministero.
2. I capi dei dipartimenti svolgono compiti di coordinamento,
direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale
compresi nel dipartimento e sono responsabili, a norma dell'articolo
5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, e dell'articolo 21 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei risultati
complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del
Ministro. Essi svolgono i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5,
del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e provvedono, in
particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale
compresi nel Dipartimento.
3. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. Il
capo del dipartimento può promuovere progetti che coinvolgono le
competenze di più uffici dirigenziali generali compresi nel
dipartimento, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti
preposti a tali uffici. Gli uffici scolastici regionali di cui
all'articolo 8 dipendono funzionalmente dai capi dipartimento in
relazione alle specifiche materie da trattare.
4. I capi dei dipartimenti possono promuovere la realizzazione di
progetti comuni mediante il coordinamento delle rispettive strutture.
Art. 4.
Conferenza permanente dei capi dipartimento
e dei direttori generali
1. I capi dei dipartimenti e i dirigenti preposti agli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e agli uffici
scolastici regionali si riuniscono in conferenza per trattare le
questioni attinenti al coordinamento dell'attività dei rispettivi
uffici e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di
indirizzi e direttive per assicurare il raccordo operativo fra i
dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La
conferenza e' presieduta, in ragione delle materie, dai capi dei
dipartimenti, che provvedono a convocarla periodicamente in adunanza
plenaria, almeno ogni sei mesi.
2. Il capo dipartimento, o i capi dipartimento, in relazione alla
specificità dei temi da trattare, possono indire adunanze ristrette
su specifiche tematiche di loro competenza.
3. L'ordine del giorno delle adunanze della conferenza deve essere
preventivamente trasmesso al Ministro e al capo di Gabinetto. Il
Ministro e il Capo di Gabinetto possono partecipare alle sedute della
conferenza, qualora lo ritengano opportuno.
4. Il servizio di segreteria necessario per i lavori della
conferenza e' assicurato dalla direzione generale di cui all'articolo
7, comma 4.
Art. 5.
Dipartimento per l'istruzione
1. Il dipartimento svolge le funzioni nelle seguenti aree:
definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie
di istruzione; organizzazione generale dell'istruzione scolastica,
ordinamenti, curricula e programmi scolastici; stato giuridico del
personale della scuola; definizione degli indirizzi per
l'organizzazione dei servizi nel territorio al fine di garantire
livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale;
valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi nel
territorio; definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di
interventi sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno
delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità
del servizio scolastico ed educativo; ricerca e sperimentazione delle
innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei
titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo ed
internazionale ed attuazione di politiche dell'educazione comuni ai
Paesi dell'Unione europea; assetto complessivo dell'intero sistema
formativo; individuazione degli obiettivi e degli standard e percorsi
formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica
superiore; consulenza e supporto all'attività delle istituzioni
scolastiche autonome; definizione degli indirizzi in materia di
scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale; cura
delle attività relative all'associazionismo degli studenti e dei
genitori; promozione dello status dello studente della scuola e della
sua condizione; competenze in materia di edilizia scolastica,
riservate al Ministero, a norma della legge 11 gennaio 1996, n. 23;
competenze riservate all'amministrazione scolastica relativamente
alle istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112; rapporti con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano e con la Conferenza unificata per le
materie di propria competenza; attività di comunicazione
istituzionale nonche' attività e convenzioni editoriali e campagne
di comunicazione; campagne di sensibilizzazione e promozione di
eventi; coordinamento del sito web del Ministero.
2. Al dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti
di supporto, n. 5 uffici dirigenziali non generali, n. 1 ufficio
dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza, i cui
compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo
10, e n. 40 posizioni dirigenziali non generali di funzione
tecnico-ispettiva.
3. Il dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello
dirigenziale generale:
a) direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per
l'autonomia scolastica;
b) direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica
superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni;
c) direzione generale per il personale scolastico;
d) direzione generale per lo studente, l'integrazione, la
partecipazione e la comunicazione.
4. La direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per
l'autonomia scolastica, che si articola in n. 10 uffici dirigenziali
non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del
Ministero nei seguenti ambiti:
a) ordinamenti, curricula e programmi scolastici;
b) definizione delle classi di concorso e di abilitazione, nonche'
dei programmi delle prove concorsuali del personale docente della
scuola;
c) sistema delle scuole paritarie e non paritarie;
d) ricerca e innovazione nei diversi gradi e settori
dell'istruzione avvalendosi a tale fine della collaborazione
dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica;
e) determinazione del calendario scolastico per la parte di
competenza statale;
f) indirizzi in materia di libri di testo;
g) esami di Stato della scuola secondaria di I e di II grado con
riferimento anche alle problematiche attinenti alla predisposizione e
alla somministrazione delle prove degli esami stessi;
h) certificazioni e riconoscimento dei titoli di studio stranieri;
i) adempimenti ministeriali per il conseguimento delle
abilitazioni all'esercizio delle professioni di agrotecnico,
geometra, perito agrario e perito industriale;
l) attività preliminari alla adozione delle direttive di cui agli
articoli 1 e 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
m) vigilanza sull'Istituto nazionale per la valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione e sull'Agenzia
nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica;
n) vigilanza sulla Fondazione Museo nazionale della scienza e
della tecnica «Leonardo da Vinci» di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e vigilanza e sorveglianza di cui
all'articolo 605, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, nei confronti degli altri enti ivi previsti;
5. La direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per
l'autonomia scolastica svolge le funzioni di segreteria del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
6. La direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica
superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni, che
si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali svolge le
funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) sostegno allo sviluppo dell'area dell'istruzione
tecnico-professionale, ivi compresi gli aspetti riguardanti
l'innovazione degli indirizzi di studio degli istituti tecnici e
degli istituti professionali;
b) ordinamento dell'istruzione degli adulti nell'ambito
dell'apprendimento permanente;
c) predisposizione delle linee guida in materia di alternanza
scuola-lavoro e di orientamento al lavoro ed alle professioni, fatte
salve le competenze delle regioni e degli enti locali in materia;
d) cura delle attività istruttorie per i provvedimenti da
sottoporre all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza
unificata in materia di istruzione e formazione professionale, di
istruzione e formazione tecnica superiore, nel quadro dell'alta
formazione professionale e del rafforzamento della filiera
tecnico-scientifica non universitaria, con particolare riferimento
agli istituti tecnici superiori e ai poli tecnico-professionali;
e) cura delle attività istruttorie riguardanti il rispetto dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale, ivi compreso l'assolvimento dell'obbligo di
istruzione.
7. La direzione generale per il personale della scuola, che si
articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali e in n. 3 uffici
dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza, svolge le
funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) definizione degli indirizzi generali della organizzazione del
lavoro;
b) disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e
relativa contrattazione;
c) indirizzo e coordinamento con altre amministrazioni in materia
di quiescenza e previdenza;
d) indirizzi in materia di reclutamento e selezione dei dirigenti
scolastici, rapporto di lavoro e relativa contrattazione;
e) definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale
docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, e definizione dei parametri per la ripartizione a livello
regionale;
f) definizione delle linee di indirizzo e coordinamento della
formazione e aggiornamento del personale della scuola, ivi compresa
la formazione a distanza, e programmazione delle politiche formative
a livello nazionale;
g) indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del
personale docente ed educativo;
h) cura delle attività connesse alla sicurezza nelle scuole e
all'edilizia scolastica con particolare riguardo alla gestione degli
adempimenti di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed alla
normativa collegata in raccordo con le competenze delle regioni e
degli enti locali in materia;
i) gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere
generale e definizione delle linee di indirizzo per la gestione del
contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali.
8. La direzione generale per lo studente, l'integrazione, la
partecipazione e la comunicazione, che si articola in n. 9 uffici
dirigenziali non generali e in n. 1 ufficio dirigenziale non generale
di studio, ricerca e consulenza, svolge le funzioni e i compiti di
spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) disciplina ed indirizzo in materia di status dello studente;
b) cura dei servizi per l'integrazione degli studenti in
situazione di handicap, in situazioni di ospedalizzazione e di
assistenza domiciliare, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie;
c) cura dei servizi di accoglienza e integrazione degli studenti
immigrati;
d) elaborazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in
materia di rapporti delle scuole con lo sport;
e) elaborazione delle strategie sulle attività e
sull'associazionismo degli studenti;
f) cura delle politiche sociali a favore dei giovani e, in
particolare, delle azioni di prevenzione e contrasto del disagio
giovanile nelle scuole, anche attraverso la promozione di
manifestazioni, eventi ed azioni a favore degli studenti;
g) attività di orientamento e raccordo con il sistema
universitario;
h) interventi di orientamento e promozione del successo formativo
e relativo monitoraggio;
i) supporto delle attività della conferenza nazionale dei
presidenti delle consulte provinciali degli studenti;
l) cura dei rapporti con le associazioni dei genitori e al
supporto della loro attività;
m) cura dei rapporti con altri enti e organizzazioni che
sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti;
n) cura delle azioni di contrasto della dispersione scolastica
rispetto alle quali cura il coordinamento con ogni altra competenza
in materia attribuita ad altri uffici dell'Amministrazione;
o) cura delle attività di educazione alla sicurezza stradale,
alla salute e alla legalità;
p) cura dei rapporti con il Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con gli
altri enti ed organi di informazione;
q) coordinamento della comunicazione istituzionale, anche con
riguardo agli strumenti multimediali e alla rete intranet;
r) elaborazione e gestione del piano di comunicazione in
coordinamento con i Dipartimenti del Ministero;
s) coordinamento del sito Web dell'amministrazione;
t) promozione di attività e convenzioni editoriali e di campagne
di comunicazione;
u) analisi delle domande di servizi e prestazioni attinenti
l'informazione e la relativa divulgazione;
v) promozione di monitoraggi e indagini demoscopiche, nonche'
campagne di sensibilizzazione nelle tematiche di competenza del
Ministero.
10. La direzione generale per lo studente, l'integrazione, la
partecipazione e la comunicazione e' responsabile dell'ufficio
relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizza l'attività
degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico.
Art. 6.
Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale
e coreutica e per la ricerca
1. Il dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica,
musicale e coreutica e per la ricerca svolge funzioni nelle seguenti
aree: istruzione universitaria, programmazione degli interventi sul
sistema universitario; indirizzo e coordinamento, normazione generale
e finanziamento delle università; monitoraggio e valutazione, anche
mediante specifico organismo, in materia universitaria e di alta
formazione artistica, musicale e coreutica; status dello studente
universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di
istruzione universitaria, armonizzazione europea e integrazione
internazionale del sistema universitario; razionalizzazione delle
condizioni di accesso all'istruzione universitaria; partecipazione
alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle
professioni, al raccordo dell'istruzione universitaria e dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica con l'istruzione
scolastica e con la formazione professionale; valorizzazione e
sostegno della ricerca libera nelle università; competenze relative
agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di
cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508; indirizzo, programmazione e
coordinamento della ricerca in ambito nazionale, internazionale e
comunitario; cura dei rapporti tra il Ministero e l'Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
programmazione degli interventi degli enti di ricerca non
strumentali; indirizzo e coordinamento, normazione generale e
finanziamento degli enti di ricerca non strumentali e relativo
monitoraggio delle attività; valorizzazione e sostegno della ricerca
libera negli enti di ricerca; monitoraggio e sostegno del grado di
interazione tra sistema delle università e sistema produttivo;
integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento
della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali
di ricerca; indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e
aerospaziale; cooperazione scientifica in ambito nazionale,
comunitario e internazionale; promozione e sostegno della ricerca
delle imprese ivi compresa la gestione del Fondo unico per la ricerca
scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Cura altresi' l'attività di
comunicazione istituzionale per la parte di rispettiva competenza ai
sensi dell'articolo 6 della legge 7 giugno 2000, n. 150. Nell'ambito
del dipartimento opera la segreteria tecnica di cui all'articolo 2,
comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
2. Al dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti
di supporto, n. 4 uffici dirigenziali non generali e n. 1 ufficio
dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza, i cui
compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo
10.
3. Il dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica,
musicale e coreutica e per la ricerca comprende i seguenti uffici di
livello dirigenziale generale:
a) direzione generale per l'università, lo studente e il diritto
allo studio universitario;
b) direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e
coreutica;
c) direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della
ricerca;
d) direzione generale per l'internazionalizzazione della ricerca.
4. La direzione generale per l'università, lo studente e il
diritto allo studio universitario che si articola in n. 10 uffici
dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di
spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) programmazione degli interventi relativi al sistema
universitario;
b) definizione delle modalità di finanziamento del sistema
universitario, ivi compreso il finanziamento relativo all'edilizia
universitaria;
c) attuazione delle norme internazionali e dell'Unione europea in
materia di istruzione universitaria, in particolare curando la
promozione, l'armonizzazione e l'integrazione del sistema
universitario a livello europeo e internazionale;
d) esame degli statuti e dei regolamenti di ateneo adottati dalle
università e delle modifiche agli stessi, proponendo al Ministro le
determinazioni finali;
e) attività inerenti agli ordinamenti didattici universitari e
allo status dei professori e ricercatori universitari;
f) valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle
università, in coordinamento con la direzione generale per il
coordinamento e lo sviluppo della ricerca;
g) raccordo con la direzione generale per il personale della
scuola in materia di formazione continua, permanente e ricorrente
degli insegnanti;
h) attività inerenti all'ammissione agli ordini professionali;
i) attività statale volta all'attuazione del diritto allo studio
universitario, tenuto conto delle diverse tipologie di studenti;
l) coordinamento, promozione e sostegno dell'attività di
formazione continua, permanente e ricorrente nelle università;
m) cura della banca dati sull'offerta formativa delle università;
n) programmazione e razionalizzazione degli accessi ai corsi di
studi universitari, di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, e
disposizioni relative alle immatricolazioni degli studenti stranieri;
o) svolgimento dei compiti, attribuiti allo Stato, in materia di
collegi universitari e residenze universitarie;
p) cura di attività di orientamento allo studio e di tutoraggio,
sia durante la frequenza degli anni di corso universitari che volte
all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
q) predisposizione di indirizzi e di strategie nazionali in
materia di rapporti delle università con lo sport;
r) supporto allo svolgimento dell'attività del Consiglio
universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti
universitari, anche attraverso appositi servizi di segreteria.
5. La direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale
e coreutica che si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali,
svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei
seguenti ambiti:
a) finanziamento, programmazione e sviluppo dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica;
b) promozione e sviluppo dell'autonomia del sistema dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica;
c) vigilanza sulle relative istituzioni;
d) sviluppo dell'offerta formativa e della produzione artistica;
e) raccordo con il sistema scolastico e universitario, con gli
altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle
professioni e con le pubbliche amministrazioni;
f) attività statale volta all'attuazione del diritto allo studio
nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
g) rapporto con il Consiglio nazionale per l'alta formazione per
gli atti di competenza.
6. La direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della
ricerca, che si articola in n.7 uffici dirigenziali non generali,
svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei
seguenti ambiti:
a) promozione, programmazione e coordinamento della ricerca in
ambito nazionale;
b) indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento
degli enti di ricerca non strumentali;
c) sviluppo dell'autonomia e razionalizzazione della rete degli
enti di ricerca;
d) supporto alla redazione del Programma nazionale per la ricerca;
e) vigilanza e controllo sulle attività degli enti di ricerca;
f) promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali;
g) predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali
per la ricerca e l'alta formazione cofinanziati dai fondi strutturali
e dal fondo aree sottoutilizzate;
h) cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca;
i) cura dei rapporti con gli altri Ministeri e con le Regioni in
materia di ricerca, assicurandone il coordinamento;
l) valorizzazione e sostegno della ricerca libera negli enti di
ricerca e sua integrazione con la ricerca privata;
m) promozione della cultura scientifica;
n) esami degli Statuti degli enti vigilati e delle modifiche agli
stessi, proponendo al Ministro le determinazioni finali;
o) sostegno alla ricerca privata nell'ambito della competenza del
Ministero;
p) cura e gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e
tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, nel rispetto delle disposizioni del relativo
regolamento, nonche' della gestione dei fondi strutturali dell'Unione
europea;
q) incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e
negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi
fondi;
r) monitoraggio e sostegno del grado di interazione tra sistema
della ricerca e sistema produttivo;
s) cura dell'anagrafe nazionale delle ricerche nazionali;
t) supporto allo svolgimento delle funzioni del Comitato di
esperti per la politica della ricerca.
7. La direzione generale per l'internazionalizzazione della ricerca
che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le
funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) attività di promozione, programmazione e coordinamento della
ricerca in ambito internazionale ed europeo;
b) elaborazione dell'indirizzo unitario e coordinamento della
politica della ricerca nei comitati di gestione delle convenzioni,
dei protocolli, delle direttive e degli accordi in materia di ricerca
nell'ambito dell'Unione europea, dell'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico, dell'Agenzia spaziale europea,
delle Nazioni unite e di organismi internazionali; indirizzo,
normazione generale e finanziamento dell'Agenzia spaziale ialiana;
c) indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale;
d) promozione della cooperazione internazionale in materia di
ricerca;
e) promozione della partecipazione italiana ai programmi
comunitari di ricerca;
f) partecipazione a commissioni dell'Unione europea e ad organismi
comunitari operanti in tema di ricerca;
g) supporto alla redazione del Programma nazionale per la ricerca;
h) agevolazione della ricerca nelle imprese e in altri soggetti
pubblici e privati nell'ambito di accordi internazionali di
cooperazione, nonche' programmi comunitari;
i) attività preliminari per la definizione della posizione
nazionale nel programma quadro sulla ricerca;
l) analisi e diffusione della normativa comunitaria e delle
modalità di interazione con gli organismi comunitari;
m) individuazione di opportunità di finanziamento a valere su
fondi internazionali pubblici e privati e relativo utilizzo;
n) assistenza alle imprese che decidono di accedere a fondi
comunitari.
Art. 7.
Dipartimento per la programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali
1. Il dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione svolge
funzioni nelle seguenti aree: studi e programmazione ministeriale;
politica finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno
finanziario del Ministero; definizione degli indirizzi generali in
materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina
giuridica ed economica del relativo rapporto di lavoro, di
reclutamento e formazione, di relazioni sindacali e di
contrattazione; acquisti e affari generali; gestione e sviluppo dei
sistemi informativi del Ministero e connessione con i sistemi
informativi delle università, degli enti di ricerca e dei consorzi
interuniversitari; elaborazioni statistiche; affari e relazioni
internazionali dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta
formazione artistica e musicale, inclusa la collaborazione con
l'Unione europea e con gli organismi internazionali.
2. Al dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti
di supporto, 4 uffici dirigenziali non generali e 1
ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza, i
cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui
all'articolo 10.
3. Il dipartimento per la programmazione ministeriale e per la
gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e
dell'informazione comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale
generale:
a) direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti
e affari generali;
b) direzione generale per la politica finanziaria e per il
bilancio;
c) direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi
informativi;
d) direzione generale per gli affari internazionali.
4. La direzione generale per le risorse umane del Ministero,
acquisti e affari generali, che si articola in 7 uffici dirigenziali
non generali e in 4 uffici dirigenziali non generali di studio,
ricerca e consulenza svolge le funzioni e i compiti di spettanza del
Ministero nei seguenti ambiti:
a) attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche
del personale amministrativo e tecnico, dirigente e non, del
Ministero;
b) reclutamento, formazione generale e amministrazione del
personale;
c) relazioni sindacali e contrattazione;
d) emanazione di indirizzi alle direzioni regionali per
l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi
decentrati;
e) mobilità e trattamento di quiescenza e previdenza;
f) pianificazione e allocazione delle risorse umane;
g) cura della gestione amministrativa e contabile delle attività
strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale,
comuni agli uffici dell'amministrazione centrale;
h) consulenza all'amministrazione periferica in materia
contrattuale;
i) servizi, strutture e compiti strumentali dell'amministrazione
centrale;
l) consulenza alle strutture dipartimentali e alle direzioni
generali su contrattualistica ed elaborazione di capitolati;
m) cura dell'adozione di misure finalizzate a promuovere il
benessere organizzativo dei lavoratori del Ministero e a fornire
consulenza agli uffici scolastici regionali per lo svolgimento di
analoghe azioni con riferimento al contesto territoriale di
competenza;
n) gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere
generale e definizione delle linee di indirizzo per la gestione del
contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali;
o) gestione del contenzioso del lavoro del personale ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
p) responsabilità e sanzioni disciplinari del personale;
q) elaborazione del piano acquisti annuale.
5. La direzione generale per la politica finanziaria e per il
bilancio, che si articola in 9 uffici dirigenziali non generali,
svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei
seguenti ambiti:
a) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero
avvalendosi dei dati forniti dai dipartimenti e dagli uffici
scolastici regionali;
b) cura della predisposizione dello stato di previsione della
spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento,
della redazione delle proposte per la legge finanziaria e per la
legge di bilancio, dell'attività di rendicontazione al Parlamento e
agli organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro,
e in coordinamento con gli altri dipartimenti;
c) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse
finanziarie rivenienti da leggi, fondi e provvedimenti, in relazione
alle destinazioni per esse previste;
d) predisposizione degli atti connessi con l'assegnazione delle
risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di
costo;
e) coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse
finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di
finanziamento;
f) analisi e monitoraggio dei flussi finanziari;
g) assegnazione alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei
capitoli di bilancio affidati alla sua gestione, delle risorse
finanziarie;
h) elaborazione delle istruzioni generali per la gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
i) attività di assistenza tecnica sulle materie
giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e
periferici;
l) cura della redazione delle proposte per il documento di
programmazione economica e finanziaria;
m) supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti e
nella formulazione delle proposte che il Ministero sottopone al CIPE,
nonche' nell'esame degli argomenti all'ordine del giorno del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) relativi ai
settori di competenza del Ministero;
n) predisposizione delle relazioni tecniche sui provvedimenti
normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti.
6. La direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi
informativi che si articola in 10 uffici dirigenziali non generali,
svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei
seguenti ambiti:
a) promozione e svolgimento delle attività di indagine, studio e
documentazione per le materie di competenza del Ministero;
b) pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo del
Ministero;
c) elaborazione di studi ed analisi funzionali all'attività dei
dipartimenti e delle direzioni generali relativamente ad aspetti
inerenti le tematiche di rispettiva competenza e valutazione dei dati
raccolti;
d) concorso, in collaborazione con l'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione ed in
raccordo con la direzione generale per gli ordinamenti scolastici e
per l'autonomia scolastica, alla valutazione del sistema
dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni
scolastiche ed educative;
e) svolgimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice
dell'amministrazione digitale;
f) cura dei rapporti con i soggetti che forniscono i servizi
concernenti il sistema informativo, svolgendo tutti gli adempimenti
contrattuali relativi;
g) cura dei rapporti con il Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione;
h) garanzia della coerenza con gli standard tecnici e
organizzativi comuni e consulenza alle scuole in materia di strutture
informatiche e tecnologiche destinate alla didattica;
i) creazione di servizi in rete per le scuole e delle
infrastrutture necessarie anche in collaborazione con le regioni, gli
enti locali ed altri soggetti pubblici e privati;
l) attuazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati e
partecipazione ad iniziative comuni con altri ministeri ed organismi
anche internazionali;
m) cura dell'anagrafe degli studenti e dei laureati in
collaborazione con la direzione generale per l'università, lo
studente e il diritto allo studio;
n) cura dell'anagrafe della ricerca.
7. Nell'ambito della direzione generale per gli studi, la
statistica e i sistemi informativi opera il servizio di statistica
istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, come struttura di servizio per tutte le articolazioni
organizzative, centrali e periferiche, del Ministero.
8. La direzione generale per gli affari internazionali, che si
articola in 7 uffici dirigenziali non generali e in 1 ufficio
dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza, svolge le
funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, ferme restando le
competenze della direzione generale di cui all'articolo 6, comma 7,
nei seguenti ambiti:
a) cura delle relazioni internazionali, in ambito bilaterale e
multilaterale, in materia di istruzione scolastica, universitaria e
dell'alta formazione artistica e musicale;
b) collaborazione alla definizione dei protocolli culturali
bilaterali;
c) organizzazione e cura degli scambi di assistenti di lingua
straniera in Italia e di lingua italiana all'estero;
d) cura dei rapporti con le organizzazioni internazionali operanti
in materia di istruzione scolastica, universitaria e dell'alta
formazione artistica e musicale;
e) coordinamento delle attività di promozione e gestione dei
programmi di cooperazione comunitaria;
f) cura dei rapporti con le agenzie nazionali designate alle
funzioni di supporto gestionale dei programmi comunitari in materia
di istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione
artistica e musicale;
g) promozione, in collaborazione con le altre direzioni generali,
di elaborazioni e di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi
comunitari e internazionali;
h) promozione di intese con gli enti locali per la realizzazione
di progetti ed iniziative di carattere internazionale;
i) coordinamento e monitoraggio degli obiettivi europei;
l) individuazione delle opportunità di finanziamento a valere su
fondi internazionali e comunitari ivi compresa la partecipazione ad
avvisi europei e progetti pilota;
m) predisposizione della programmazione e cura della gestione dei
Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione
delle politiche di coesione sociale relative al settore
dell'istruzione;
n) controllo, monitoraggio e certificazione finanziaria sulla base
dei regolamenti europei;
o) cura della pianificazione e gestione delle risorse nazionali
connesse alle politiche unitarie per la coesione nel settore
dell'istruzione.
Art. 8.
Uffici scolastici regionali
1. In ciascun capoluogo di regione ha sede l'Ufficio scolastico
regionale di livello dirigenziale generale che costituisce un
autonomo centro di responsabilità amministrativa, al quale sono
assegnate le funzioni individuate nei commi 2 e 3. Il numero
complessivo degli uffici scolastici regionali e' di 18.
2. L'Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni,
sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di
efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard
programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria
competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla
costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione
a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n.
233. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale adotta,
per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e stipula i
contratti individuali di lavoro. Formula al dipartimento di cui
all'articolo 7 proposte per le proprie necessità di risorse
finanziarie, strumentali e di personale. Provvede alla gestione
amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali
e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici
dell'amministrazione regionale. Nella prospettiva della graduale
attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della
Costituzione ed al fine di assicurare la continuità istituzionale
del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei
cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio
supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca
delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella dei
comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle
competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo
della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la
regione e gli enti locali; cura i rapporti con l'amministrazione
regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale,
per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonche'
l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti
scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali
paritarie e non paritarie, nonche' sulle scuole straniere in Italia;
assegna alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di
bilancio affidati alla sua gestione, le risorse finanziarie; svolge
attività di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza
dell'attività delle istituzioni scolastiche e di valutare il grado
di realizzazione del piano per l'offerta formativa; assegna alle
istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed
esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali,
non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate
all'Amministrazione centrale; assicura la diffusione delle
informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione
passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale
della scuola, nonche' del personale amministrativo in servizio presso
gli uffici scolastici periferici.
3. L'Ufficio scolastico regionale e' organizzato in uffici
dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni
sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e
di monitoraggio. Tali uffici svolgono, in particolare, le funzioni
relative alla assistenza, alla consulenza e al supporto, agli
istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e
amministrativo-contabili; alla gestione delle graduatorie e alla
formulazione di proposte al direttore regionale ai fini
dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici
autonomi; al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici per
la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla
integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo
delle reti di scuole; al monitoraggio dell'edilizia scolastica e
della sicurezza degli edifici; allo stato di integrazione degli
alunni immigrati; all'utilizzo da parte delle scuole dei fondi
europei; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la
migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente
abili, alla promozione ed incentivazione della partecipazione
studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza
dell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le RSU e con
le organizzazioni sindacali territoriali.
4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale e' costituito
l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei confronti di
dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono formulate
dal capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il capo del
Dipartimento per l'istruzione.
6. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento
e di Bolzano continuano ad applicarsi, per quanto concerne
l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni
previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in
base ad essi adottate. Nella Regione Siciliana continua ad applicarsi
l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di
pubblica istruzione adottate con decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.
7. Gli Uffici scolastici regionali sotto elencati si articolano
negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati, i cui
compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8:
a) l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo si articola in n.
7 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
b) l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata si articola in
n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 7 posizioni
dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive;
c) l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria si articola in
n. 10 uffici dirigenziali non generali e in n. 14 posizioni
dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive;
d) l'Ufficio scolastico regionale per la Campania si articola in
n. 15 uffici dirigenziali non generali e in n. 28 posizioni
dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive;
e) l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna si articola
in n. 17 uffici dirigenziali non generali e in n. 21 posizioni
dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive;
f) l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia si
articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali e in n. 11
posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive;
g) l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio si articola in n.
14 uffici dirigenziali non generali e in n. 27 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
h) l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria si articola in n.
7 uffici dirigenziali non generali e in n. 11 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
i) l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia si articola in
n. 21 uffici dirigenziali non generali e in n. 29 posizioni
dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive;
l) l'Ufficio scolastico regionale per le Marche si articola in n.
7 uffici dirigenziali non generali e in n. 11 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
m) l'Ufficio scolastico regionale per il Molise si articola in n.
4 uffici dirigenziali non generali e in n. 7 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
n) l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte si articola in
n. 15 uffici dirigenziali non generali e in n. 20 posizioni
dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive;
o) l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia si articola in n.
11 uffici dirigenziali non generali e in n. 16 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
p) l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna si articola in
n. 8 uffici dirigenziali non generali e in n. 11 posizioni
dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive;
q) l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia si articola in n.
18 uffici dirigenziali non generali e in n. 23 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
r) l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana si articola in n.
18 uffici dirigenziali non generali e in n. 23 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
s) l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria si articola in n. 4
uffici dirigenziali non generali e in n. 7 posizioni dirigenziali non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
t) l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto si articola in n.
13 uffici dirigenziali non generali e in n. 19 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
8. Su proposta avanzata dal dirigente generale preposto all'Ufficio
scolastico regionale, previa informativa alle organizzazioni
sindacali di categoria, il Ministro, sentite le organizzazioni
sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla contrattazione,
adotta, il decreto ministeriale di natura non regolamentare per la
definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livello
dirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficio regionale.
Art. 9.
Corpo ispettivo
1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono la
funzione ispettiva tecnica, e' collocato, a livello di
amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal
capo del Dipartimento per l'istruzione, e, a livello periferico, in
posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti agli uffici
scolastici regionali. Le modalità di esercizio della funzione
ispettiva tecnica sono determinate con apposito atto di indirizzo del
Ministro.
Art. 10.
Uffici di livello dirigenziale non generale
1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale, nonche' alla definizione dei relativi compiti, si provvede
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento su proposta dei capi dipartimento interessati, sentite le
organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non
regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e)
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e
dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni.
Art. 11.
Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche
del personale non dirigenziale
1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero e la dotazione
organica del personale non dirigenziale del Ministero sono
individuati nella tabella A, allegata al presente decreto, di cui
costituisce parte integrante.
2. E' istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel quale
confluisce il personale già in servizio presso il Ministero della
pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca,
fatto comunque salvo l'espletamento dei concorsi di riqualificazione
già indetti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. E' istituito, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, il ruolo del personale
dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, nel quale confluiscono i dirigenti già in servizio presso
il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero
dell'università e della ricerca.
Art. 12.
Disposizioni sull'organizzazione
1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a
verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e tenuto conto di quanto disposto
dall'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo, al fine
di accertarne funzionalità ed efficienza e di adeguarne le funzioni
ai processi di attuazione dell'articolo 117 della Costituzione.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca non procede all'apertura di nuovi uffici scolastici
provinciali.
3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 74, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si procede entro il termine
dell'anno scolastico 2008 - 2009 all'avvio dell'elaborazione di un
piano operativo che, fermo restando il mantenimento dei servizi
assicurati a livello provinciale, definisca, con apposito regolamento
da adottarsi, sentite le organizzazioni sindacali, entro due anni
dall'emanazione del presente decreto, un modello organizzativo su
base regionale.
4. In sede di predisposizione del piano di cui al comma 3, si tiene
conto dei seguenti criteri:
a) bacino di utenza dei servizi resi in relazione alle funzioni
svolte;
b) popolazione residente;
c) grado di raccordo e di interazione con le autonomie locali;
d) distanza tra le sedi, conformazione geografica del territorio e
sistema dei trasporti;
e) consistenza del personale;
f) evoluzione del sistema di istruzione in particolare per quanto
concerne il personale della scuola.
Art. 13.
Organismi operanti nell'ambito del Ministero
1. Nell'ambito del Ministero operano gli organismi collegiali
individuati per il Ministero della pubblica istruzione e per il
Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 29
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Art. 14.
Disposizioni finali e abrogazioni
1. Quando leggi, regolamenti, decreti, norme o provvedimenti fanno
riferimento ai Ministri e ai Ministeri della pubblica istruzione o
dell'università e della ricerca, il riferimento si intende
rispettivamente al Ministro e al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2007, n.
260;
b) decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n.
264.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 20 gennaio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Bossi, Ministro per le riforme per
il federalismo
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 105
Allegato -
Tabella A
(prevista dall'articolo 11, comma 1)
Personale dirigenziale:
Dirigente di prima fascia 34*
Dirigenti di seconda fascia, amministrativi 337**
Dirigenti di seconda fascia, tecnici 335
Totale 706
* compreso un posto dirigenziale di livello generale presso gli
uffici di diretta collaborazione del Ministro.
** compresi 15 posti dirigenziali di livello non generale presso
gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
Dotazione organica complessiva del personale non dirigenziale:
AREA III n. 3638
AREA II n. 4593
AREA I n. 538
Totale aree n. 8769
Totale complessivo 9475